Per assicurare correttamente la Responsabilità civile della propria famiglia, attività professionale o azienda, è necessario tenere conto di numerosi fattori.

Alcuni sono intuitivi e riconoscibili anche da chi non opera nel settore assicurativo (pensiamo alla corretta definizione dell’attività assicurata).

Altri richiedono una particolare attenzione e possono facilmente sfuggire ad un occhio non “allenato”. Tra questi, oggi approfondiremo la nozione di “Terzo”: si tratta di una definizione spesso sottovalutata, che però ha un impatto significativo sull’ampiezza della copertura RC.

Premessa 

Uno dei grandi spartiacque tra i diversi settori (in gergo “rami”) assicurativi è quello tra polizze danni e polizze di responsabilità civile.

La differenza tra le due coperture può essere riassunta così:

  • nelle polizze del ramo danni l’assicurato viene tenuto indenne dalle conseguenze di un danno diretto (incendio di un fabbricato, allagamento, infortunio)
  • nelle polizze di responsabilità civile il “danno” subito dall’assicurato consiste nell’obbligo di risarcire un terzo a causa della violazione di un dovere giuridico.

Un risarcimento può essere dovuto a titolo contrattuale (1) oppure extracontrattuale (2).

La responsabilità è detta “contrattuale” quando tra il danneggiante ha violato un dovere specifico, derivante da un rapporto obbligatorio preesistente.

L’articolo 1218 del Codice civile prevede che chiunque non adempia esattamente ad una prestazione dovuta è obbligato a risarcire il danno causato al creditore.

Le obbligazioni che possono dar luogo a responsabilità contrattuale spaziano dal pagamento di una somma di denaro, alla consegna di un determinato bene, alla costruzione di un edificio, alla difesa del cliente in un processo civile o penale.

Salve specifiche eccezioni (ad es. le polizze di RC Professionale), la responsabilità contrattuale non è assicurabile.
Nel mondo delle aziende, in particolare, non è assicurabile il rischio d’impresa.

La responsabilità è detta “extracontrattuale” quando tra le parti non esisteva alcun rapporto obbligatorio precedente. In questo caso, l’obbligazione risarcitoria sorge successivamente, e deriva dalla violazione dolosa o colposa del generale dovere di non danneggiare gli altri.

L’articolo di riferimento è qui il 2043 del Codice civile, che prevede che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Ci sono poi ipotesi di responsabilità particolari, perché non richiedono dolo o colpa (responsabilità oggettiva), perché è il danneggiante a dover provare di non essere in colpa (responsabilità presunta) o perché il soggetto che deve risarcire il danno non coincide con quello che l’ha causato (responsabilità indiretta).

In ogni caso, quindi, perché ci sia un’obbligazione risarcitoria, il soggetto danneggiante e quello danneggiato devono essere distinti.

Si può quindi già comprendere perché nelle polizze di Responsabilità civile la nozione di “terzo” sia fondamentale per delimitare l’ampiezza della copertura. Non tenerne adeguatamente conto ci espone al rischio di brutte sorprese in occasione di eventuali sinistri.

Definizione e casistica

Di norma, sono considerati “terzi” tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), tranne quelli espressamente esclusi. Di conseguenza, saranno coperti i danni causati a chiunque, tranne alle persone escluse.

Le clausole di solito prevedono una definizione di Terzi, una definizione dei Soggetti non considerati terzi, oppure entrambe le definizioni.

Qualche esempio aiuterà a chiarire.

Solitamente queste coperture prevedono solamente la definizione dei soggetti non considerati terzi.

Ipotizzando un danno causato dall’assicurato ad un suo genitore non convivente (es. rottura degli occhiali o di un cellulare, caduta accidentale per via del pavimento bagnato), nel primo caso la polizza opererà, nel secondo invece no.

Solitamente queste coperture prevedono solamente la definizione dei soggetti non considerati terzi.

a) La definizione di “terzi”

Nelle polizze RCT delle imprese, vengono quasi sempre esclusi dal novero dei terzi il Legale rappresentante della Società, i prestatori di lavoro, i collaboratori a vario titolo (es. stagisti, interinali).

L’obiettivo delle Compagnie di assicurazione è di far “rientrare dalla finestra” tali soggetti attraverso la copertura RC dei prestatori d’opera (in gergo “RCO”): i danni causati a questi ultimi saranno comunque coperti, ma con le caratteristiche e limitazioni previste da tale assicurazione.

Va quindi valutato con attenzione l’intreccio delle due definizioni, per essere sicuri che non ci siano soggetti che “rimangono fuori” sia dalla copertura RCT che da quella RCO, ma per i quali l’assicurato è comunque responsabile in caso di danni.

b) La definizione di “assicurato”

Perché ci sia responsabilità civile, il soggetto danneggiato deve essere diverso da quello danneggiante, altrimenti non potrebbe esserci un rapporto obbligatorio. Di conseguenza, l’Assicurato non potrà mai essere “terzo” rispetto a se stesso.

Nel contesto aziendale, questo meccanismo comporta che, quanto più ampia è la definizione di “Assicurato”, tanto più si restringe quella di “terzi”.

Si pensi all’ipotesi di gruppi societari o società collegate: se sono tutte assicurate nella medesima polizza, i danni che una di esse causa ad un’altra non troveranno copertura nella polizza, salvo che non ci sia una espressa deroga.

Di seguito una clausola particolarmente dettagliata:

La differenza è notevole: nel primo caso, le aziende del gruppo non saranno terze tra loro; nel secondo caso, invece, lo saranno (salve le limitazioni riportate nella clausola).

Se quindi la società A causasse un danno alla propria controllata B, il danno non sarebbe coperto dalla polizza del primo esempio, mentre lo sarebbe da quella del secondo.

Succede non di rado che un professionista, in particolare dell’area tecnica, decida di occuparsi di lavori che interessano la sua abitazione o il suo studio professionale (progettazione, direzione lavori, asseverazione, ecc.).

In questo caso, la copertura assicurativa per RC Professionale non opera, perché l’Assicurato e il danneggiato coincidono e non sono terzi tra loro.

Alcune compagnie escludono inoltre dal novero dei terzi anche il coniuge e i figli, purché conviventi.

Va poi considerato attentamente il rapporto che potrebbe esserci tra professionista e Committente: se, come spesso accade, l’azienda committente controlla una quota rilevante dello studio di progettazione che è assicurato con la RC Professionale, i due soggetti potrebbero non essere considerati terzi tra loro.

Allo stesso modo, se il professionista riveste cariche di rilievo o è titolare di partecipazioni rilevanti nella società committente, la polizza potrebbe non operare.

Vediamo un primo esempio che riassume quanto detto:

Nell’esempio che segue, per capire esattamente che ampiezza ha la copertura, è necessario mettere insieme la definizione di Terzo, quella di Assicurato e quella di Società Controllata.

TL;DR – In sintesi

La speranza è che la casistica riportata possa contribuire a sensibilizzare soprattutto i non addetti ai lavori su quanto un termine apparentemente banale possa rivelarsi insidioso.

Riassumendo:

  • Nelle polizze di Responsabilità civile il danneggiato e l’assicurato non possono mai coincidere.
  • Più ampia è la definizione di Assicurato e più si restringe quella di Terzo.
  • I danni causati a soggetti che non sono Terzi non vengono coperti dalla polizza.
  • Bisogna prestare molta attenzione ai rapporti tra Assicurato e danneggiato (es. rapporti societari, proprietà di quote, rapporti familiari).

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