Cosa sono

Le polizze di Responsabilità Civile o “Liability” tengono indenne l’assicurato da quanto questi sia tenuto civilmente a corrispondere a terzi, a titolo di risarcimento di un danno.

A differenza di altre coperture, come le polizze Property (di cui abbiamo parlato qui), che operano in modo intuitivo, il funzionamento delle polizze RC richiede di aver chiare alcune nozioni giuridiche.

Vediamole.

Cosa coprono

Il “danno” coperto dalle polizze Liability non è un danno direttamente subito dall’Assicurato (come nel caso di un infortunio o di un danno subito da un bene di proprietà dell’assicurato), ma consiste nell’obbligo di risarcire un terzo.

La responsabilità civile può derivare da un contratto oppure da un fatto illecito.

Nel primo caso si parla di responsabilità contrattuale, cioè di responsabilità che deriva dal non aver adempiuto a un dovere specifico (non aver consegnato il bene promesso, non aver pagato una somma di denaro dovuta, non aver svolto correttamente una prestazione professionale).

Ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile, infatti, «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Nel secondo caso si parla invece di responsabilità extracontrattuale.

La definizione di responsabilità extracontrattuale è contenuta nell’art. 2043 del Codice civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Il Codice Civile prevede anche fattispecie di responsabilità extracontrattuale, nei quali la colpa si presume (ed è il danneggiante a dover provare la sua assenza) oppure non è necessaria (responsabilità oggettiva) e questi casi ricorrono frequentemente nella realtà quotidiana delle imprese.

Si ha infatti “colpa presunta” con riferimento, ad esempio, alle attività pericolose:

«Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno» (art. 2050 c.c.).

Si ha “responsabilità oggettiva”, invece, con riferimento ai danni causati dai propri dipendenti:

«I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti» (art. 2049 c.c.).

Per un imprenditore è quindi molto difficile fornire una prova che lo liberi dall’obbligo di risarcire eventuali danni causati nell’esercizio della propria attività; addirittura, nel caso di danni causati dai dipendenti, la prova dell’assenza di colpa non è ammessa.

La responsabilità contrattuale, invece, di norma non può essere assicurata, perché rientra nel rischio d’impresa.

Quindi, se un’azienda consegna merce difettosa, la consegna tardivamente, o esegue male una lavorazione, questa tipologia di danno non troverà copertura nella polizza di responsabilità civile.

Fanno eccezione le polizze di responsabilità civile professionale, che consentono di indennizzare, a determinate condizioni, i danni causati da errori od omissioni commesse dal professionista nello svolgimento della propria attività professionale.

Sezioni

Le polizze di Responsabilità Civile sono normalmente suddivise in tre sezioni:

  1. RC Terzi: questa sezione copre i danni materiali o corporali (cioè quelli causati da contatto fisico immediato con i beni o la persona) cagionati dall’ assicurato a terzi. Di norma rientrano nella garanzia RCT anche i danni indiretti, consistenti nell’interruzione  e/o sospensione di attività di terzi, se conseguenti ad un danno materiale e/o corporale coperto dalla polizza.
  2. RCO (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro): questa sezione copre i danni corporali causati colposamente dall’assicurato ai propri lavoratori; rientra in questa copertura anche l’azione di rivalsa che l’INAIL avanza, dopo aver indennizzato direttamente il lavoratore danneggiato, qualora venga accertata la responsabilità del datore di lavoro nella causazione del danno.
  3. RC Prodotti: questa sezione copre i danni materiali o corporali causati a terzi a causa di difetti del prodotto fabbricato e commercializzato dall’assicurato. Di norma rientrano in copertura i danni da interruzione o sospensione di attività di terzi, se conseguenti ad un danno materiale o corporale coperto dalla polizza. Possono essere previste anche altre estensioni di garanzia, ad esempio  a tutela dei danni patrimoniali non conseguenti ad un danno materiale o corporale coperto dalla polizza. (i c.d. Danni patrimoniali puri), o delle spese di ritiro dal mercato dei prodotti assicurati, quando si verifichino determinate circostanze. 

Come operano

Loss occurrence (insorgenza del danno): è la formula con cui operano le sezioni RCT e RCO. In questo caso rientrano in copertura i sinistri che derivano da un fatto verificatosi durante il periodo di validità della polizza, anche se la richiesta risarcitoria è successiva. 

Claims made (richiesta fatta): è la formula prevista per la sezione RC Prodotti. In questo caso, rientrano in copertura le richieste di risarcimento che l’assicurato riceve e notifica agli assicuratori durante il periodo di validità della polizza, anche se il danno si è verificato in un periodo anteriore. Solitamente è prevista una data di retroattività, per cui rientrano in copertura solamente i sinistri causati da prodotti consegnati dall’assicurato a terzi successivamente a tale data (la retroattività può essere anche illimitata ma soltanto per le esportazioni non effettuate direttamente dall’assicurato in USA e Canada).

Buone pratiche

Come si è visto, le polizze RC presentano clausole spesso poco intuitive. Per assicurare correttamente il rischio è utile seguire alcuni accorgimenti:

  • Presentare correttamente il rischio: una descrizione inesatta o incompleta dell’attività assicurata, ovvero l’indicazione di parametri non veritieri (fatturato, retribuzioni, assenza di esportazioni dirette in USA/Canada) potrebbe comportare difficoltà in fase di sinistro e, nei casi più gravi, l’inoperatività della polizza;
  • Poiché spesso è difficile calcolare in anticipo l’entità di un danno in RC, accertarsi che la copertura abbia massimali adeguati per far fronte ad un danno grave; ad esempio, i sinistri che riguardano lesioni a persone possono comportare un obbligo di risarcimento a favore di diversi parenti del danneggiato, con un effetto moltiplicatore dell’indennizzo;
  • Richiedere l’estensione di garanzia RCO alle Malattie Professionali riportate dai prestatori di lavori, con un adeguato limite di indennizzo e con la previsione di un periodo di ultrattività di almeno 12 mesi, a far data dalla cessazione della polizza o del rapporto di lavoro;
  • Nel caso sia necessaria una copertura RC Prodotti, valutare attentamente l’opportunità di aggiungere estensioni di garanzia quali “Danni patrimoniali puri” e “Ritiro prodotti”;
  • Nella copertura RCO, prestare attenzione alle categorie di lavoratori che rientrano in garanzia: le più complete polizze presenti sul mercato estendono la copertura anche ai lavoratori somministrati (c.d. “interinali”), tirocinanti, stagisti, studenti in alternanza scuola/lavoro. 

Ci auguriamo che questi piccoli suggerimenti possano essere d’aiuto per capire da un lato l’importanza di dotarsi di una polizza Liability e, dall’altro, la necessità di prestare la massima attenzione alle clausole, che spesso prevedono una formulazione altamente tecnica e non immediatamente comprensibile ai “non addetti ai lavori”.

 

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Le polizze di Responsabilità civile tutelano privati e aziende dal rischio di dover risarcire danni causati a cose o persone, danni da prodotto difettoso o errori professionali